Che cosa è il registro protestati

Ciao!!! Sono IlMagoDelDiritto ed in questo articolo ti spiegherò che cosa è il registro dei protestati, in modo da capire chi sono i soggetti definiti protestati e come funziona il registro dove vengono inseriti i soggetti protestati.

Chi sono i protestati

Il protestato è un soggetto che non ha pagato un assegno o una cambiale e per questo motivo, il creditore ha segnalato il soggetto.

Il nominativo di questo soggetto viene inserito in un pubblico registro chiamato registro dei protestati.

Questi registri delle persone protestate vengono tenuti dalle Camere di Commercio, proprio al fine di tutelare le aziende che possano scambiare rapporti commerciali con i soggetti protestati.

Infatti i soggetti protestati potrebbero essere persone non affidabili che non pagano i crediti, e un imprenditore potrebbe voler evitare di intraprendere contratti commerciali con tali soggetti.

Quando viene inserito un soggetto nel registro dei protestati

Quando una banca o altro ente segnala un soggetto come protestato, entro 10 giorni viene inserito il nominativo del soggetto nel registro dei protestati.

I tempi di registrazione del soggetto protestato sono dunque molto rapidi.

Come vedere se una persona è protestata

Alcuni utenti avranno sicuramente la necessità di sapere se una persona è protestata, ossia se è stata segnalata nel registro dei protestati, per non aver pagato assegni, cambiali o altri titoli di credito.

Per sapere se una persona è protestata è necessario

  • visitare il sito della Camera di Commercio all’indirizzo www.registroimprese.it
  • registrarsi al sito, acquistare un credito con una carta di credito
  • poi effettuare una ricerca per nominativo o codice fiscale (ogni ricerca è a pagamento)

Il sito della Camera di Commercio fornirà un documento PDF con il risultato della ricerca.

All’interno di questo registro ci sono nominativi dei protesti recenti, ossia avvenuti negli ultimi 5 anni.
Dopo 5 anni purtroppo, i nominativi vengono cancellati, e non appaiono più in questo registro.

Che cosa è la vendita con incanto

Cosa sono le vendite giudiziarie?

Le vendite giudiziarie derivano da procedure attivate presso i Tribunali al fine di ricavare determinate somme di denaro dalla vendita di compendi immobiliari, per soddisfare i creditori. 

L’Asta Giudiziaria è dunque lo strumento utilizzato dai Tribunali per vendere in maniera forzata i beni immobili, al fine di soddisfare i creditori precedenti. 

Per garantire l’assoluta trasparenza ed imparzialità di questa modalità di vendita, la legge prevede che le Aste si svolgano secondo il criterio della “gara al miglior offerente”.

Quali sono i lati positivi di questa tipologia di vendite?

  • Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, con esclusione dell’esecutato o del fallito
  • Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista
  • Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge ( 1° casa, imprenditore agricolo, ecc.)
  • La vendita non è gravata da oneri di mediazione
  • E l’acquisto è SICURO in quanto il trasferimento dell’immobile viene ordinato dal Giudice ed effettuato dal Tribunale

Dove si svolgono le Aste?

Le aste si possono tenere presso le Aule del Tribunale o presso lo studio di un professionista delegato. 

A seguito della riforma, il Giudice può delegare le operazioni di vendita a professionisti come i Notai, gli Avvocati o i Commercialisti

Come si svolgono le Aste?

Le Aste giudiziarie si dividono in due tipologie: 

La vendita senza incanto e la vendita con incanto

Che cosa è la vendita senza incanto

La vendita senza incanto: 

In questa modalità di vendita le offerte vengono fatte in busta chiusa e devono essere presentante, 

entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale o presso l’ufficio del professionista in caso di delega 

(Notaio, Commercialista, o Avvocato). 

L’offerta è SEGRETA (in busta chiusa) ed immediatamente impegnativa per l’offerente. 

L’offerta è IRREVOCABILE, pertanto in caso di unico offerente, 

questi è obbligato a procedere all’acquisto, pena la perdita definitiva della cauzione versata. 

Nel caso vi siano più offerenti si procede con la gara partendo dall’offerta più alta ed effettuando i rilanci minimi indicati in Ordinanza

In caso di aggiudicazione questa è immediatamente DEFINITIVA. 

Che cosa è la vendita con incanto

La vendita con incanto: 

Anche in quest’ultima la partecipazione è estesa a chiunque, tranne al debitore. 

Le offerte devono essere presentate con una istanza, in carta da bollo da 14,62, 

e devono essere presentate entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale o presso l’ufficio del professionista in caso di delega (Notaio, Commercialista, o Avvocato). 

Nella vendita con incanto l’offerta è fatta con UN’ISTANZA e dunque NON segreta. 

Nel caso in cui vi sia un solo offerente, e questi non si presenti all’udienza per la gara, viene perso un decimo della cauzione versata. 

Con questa modalità di vendita l’aggiudicazione NON E’ DEFINITIVA. 

Può infatti succedere che si presentino nuovi offerenti. 

La validità di nuove offerte è tenuta a considerazione nel caso:

  • Si presentino entro 10 gg. dall’ aggiudicazione “provvisoria”
  • La nuova offerta deve essere superiore di UN QUINTO del prezzo massimo raggiunto in gara
  • Venga versata una cauzione DOPPIA di quella originariamente stabilita nella prima gara

__________________________________

Cosa accade se le nuove offerte non rispettano i requisiti?

Sono INAMMISSIBILI, e l’aggiudicazione della prima gara diviene DEFINITIVA. 

In caso di correttezza di una o più nuove offerte, il Giudice provvederà ad indire una nuova gara tra l’aggiudicatario provvisorio, o i nuovi offerenti. 

Questa nuova gara è aperta anche ai partecipanti della prima gara, purchè procedano ad integrare la prima cauzione versata ( art. 584 c.p.c.).

Come si partecipa ad un Asta?

Partecipare ad un’asta giudiziaria per l’acquisto di un immobile è molto semplice. 

Scelto l’immobile, l’offerente consulterà l’avviso di vendita pubblicato sul sito internet per sapere se dovrà partecipare ad una vendita senza incanto 

o ad una vendita con incanto. 

Nel caso di vendita senza incanto, l’offerente dovrà predisporre una domanda scritta contenente i seguenti dati:

  • Tribunale; Giudice dell’esecuzione; n. di procedura; data ed ora dell’asta.
  • generalità dell’offerente (nome e cognome del partecipante, data e luogo di nascita, stato civile, regime patrimoniale)
  • n. e descrizione del lotto per cui s’intende partecipare, reperibili nell’avviso di vendita;
  • l’importo offerto per l’acquisto dell’immobile scelto, mai inferiore al prezzo base d’asta;
  • la cauzione, pari al 10% del prezzo offerto

Alla domanda devono essere sempre allegati, a pena d’ irricevibilità , gli assegni circolari non trasferibili a titolo di cauzione e di anticipo spese.

Per intestare correttamente gli assegni circolari, occorre esaminare l’avviso di vendita pubblicato sul sito, ove è contenuta l’indicazione dell’intestazione al Giudice dell’esecuzione, o al Giudice Delegato ovvero al Professionista Delegato.

La domanda corredata da un marca da bollo di €14.62, unitamente agli assegni circolari, deve essere inserita in busta chiusa e sigillata, senza che all’esterno sia indicato il nome dell’offerente.

E’ importantissimo che la busta contenente l’offerta venga depositata entro la data e l’ora indicata nell’avviso di vendita quale termine ultimo di presentazione.


L’inosservanza del termine, comporterà l’inammissibilità dell’offerta con la conseguente impossibilità di partecipare all’asta.
Il deposito dovrà essere effettuato presso la cancelleria del Tribunale, in caso di vendita davanti al Giudice, ovvero presso lo studio del Professionista (Notaio, Avvocato, Commercialista) in caso di vendita delegata.

Nella vendita senza incanto, essendo l’offerta segreta, la busta che la contiene, sarà aperta il giorno della vendita dal Giudice dell’esecuzione ovvero dal Professionista delegato.

Nell’ipotesi di unico offerente, il Giudice procederà ad aggiudicare l’immobile in suo favore, anche se l’offerente non è fisicamente presente; in caso di pluralità di offerte, ritenute valide, il Giudice invece procederà ad una gara tra gli offerenti che potranno rilanciare. L’aggiudicazione verrà disposta a favore di colui che ha offerto il prezzo più alto, definito migliore offerente

Come si partecipa alla vendita con incanto

Le modalità di partecipazione sono molto simili.
Anche in tale ipotesi è necessario predisporre la domanda di partecipazione, contenente tutti gli elementi previsti per la vendita senza incanto. Identici sono le modalità ed i luoghi di deposito.
La fondamentale differenza consiste nel fatto che l’offerta non è segreta e pertanto la domanda di partecipazione consiste in una istanza, per la presentazione della quale non devono essere osservati i requisiti di segretezza richiesti per la vendita senza incanto.
Anche nella vendita con incanto, all’istanza, in bollo, va allegato l’assegno circolare a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta previsto in avviso.
In buona sostanza nella vendita con incanto non si offre, si chiede di partecipare ad un’asta pubblica.
Nel caso di più offerte, si svolgerà un gara con rilanci minimi ed all’esito del rilancio più alto il giudice dichiarerà l’aggiudicazione.
Nella vendita con incanto l’aggiudicazione è provvisoria, potendo altri soggetti interessati, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, aprire la fase del rincaro presentando un’offerta in aumento

Dove si trovano le informazioni necessarie?

La pubblicità delle vendite giudiziarie è disciplinata dall’art. 490 del codice di procedura civile. 

Le vendite devono essere pubblicizzate obbligatoriamente sui quotidiani a maggior diffusione locale, ed in appositi siti internet, iscritti in un elenco depositato presso il Ministero di Giustizia.
La pubblicità deve avvenire almeno 45 giorni prima del giorno fissato per l’asta, l’avviso di vendita deve, inoltre essere affisso per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. 

Oggi i Tribunali Italiani, utilizzano strumenti di divulgazione, tipicamente commerciali come ad esempio: canali televisivi, riviste, free press e postalizzazione degli avvisi di vendita. 

Questi mezzi pubblicitari rappresentano un importante passo avanti verso un mercato che fino a pochi anni fa era prerogativa di specialisti del settore.

Quali sono i documenti da consultare?

I documenti relativi ad una asta sono: L’Ordinanza o avviso di vendita, la perizia anche denominata CTU ovvero Consulenza Tecnica d’Ufficio, le planimetrie e foto dell’immobile.
L’Ordinanza o avviso di vendita è quel documento redatto dal Giudice o dal professionista delegato, dove sono contenute le informazioni e le formalità da rispettare ai fini della partecipazione all’asta.
Di norma sono contenute le seguenti informazioni utili ai fini della presentazione delle offerte :

  • Tribunale e numero della procedura;
  • Descrizione dei beni in vendita che possono essere suddivisi in LOTTI se si tratta di più beni. 
  • Di ciascun lotto vengono specificati un descrizione sintetica, l’ubicazione geografica, i dati catastali, il regime di proprietà, il prezzo base d’asta, il valore minimo di aumento in caso di gara con incanto.
  • La data e luogo della vendita senza incanto ed apertura delle buste pervenute fissando anche la data per l’eventuale vendita con incanto nel caso ci siano più offerte.

Inoltre vengono specificati:

  • i dati del custode che come vedremo più avanti ci toneranno utili per avere maggiori informazioni o visionare gli immobili;
  • i siti internet dove visionare la documentazione;
  • vengono chiariti eventuali aspetti legati alle agevolazioni fiscali come ad esempio in caso di acquisto di beni come “prima casa”;
  • lo stato occupazionale;
  • le condizioni di vendita;
  • le modalità del saldo prezzo, anche in caso di ricorso al mutuo ipotecario;

Le modalità e le condizioni della vendita senza incanto.
La perizia và esaminata attentamente in quanto rappresenta un importantissima fonte di reperimento di informazioni fondamentali quali:

  • ubicazione;
  • descrizione completa dell’immobile;
  • stato di manutenzione;
  • stima e criterio utilizzato per determinare il valore;
  • stato occupazionale;
  • informazioni relative alla regolarità urbanistica e ad eventuali difformità edilizie da sanare
  • moltissimi altri dati indispensabili alla valutazione

Come si fa per vedere l’immobile?

La visita avviene con l’ausilio del CUSTODE.
Il nome ed il numero di telefono del custode sono reperibili nell’Ordinanza o nell’avviso di vendita. Contattandolo è possibile prenotare una visita. 

Il custode è una persona professionalmente preparata, a disposizione per fornire informazioni circa lo stato giuridico dell’immobile e la sua figura è molto importante in quanto rappresenta la figura che per prima ci avvicinerà al bene di nostro interesse.

Cosa avviene dopo l’aggiudicazione definitiva?

A tutti gli offerenti non aggiudicatari, verrà restituito immediatamente l’assegno depositato a titolo di cauzione.


L’aggiudicatario, invece, è tenuto a versare il prezzo, detratta la cauzione già versata, entro il termine perentorio indicato dal Giudice nell’avviso di vendita.
Attenzione, il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine imposto dal Giudice, provocherà la decadenza dall’aggiudicazione e la confisca, o meglio la perdita, dell’importo versato a titolo di cauzione.


Molte Banche hanno concordato con la maggior parte dei Tribunali Italiani, di concedere mutui a tassi agevolati finalizzati proprio all’acquisto d’immobili alle aste giudiziarie.
Il Giudice dell’esecuzione emette il decreto di trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario.


Il decreto di trasferimento è il titolo di proprietà, equivale alla compravendita ma con il vantaggio, di non dover pagare l’onorario notarile. 


Solo l’imposta di registro, con le agevolazione i fiscali previste dalla legge, ove si tratti ad esempio di acquisto prima casa. Deve inoltre pagare le spese di trascrizione del proprio acquisto presso i Pubblici Registri Immobiliari per il modico importo di € 200,00 circa.

Cosa sono le aste giudiziarie

Cosa sono le vendite giudiziarie?

Le vendite giudiziarie derivano da procedure attivate presso i Tribunali al fine di ricavare determinate somme di denaro dalla vendita di compendi immobiliari, per soddisfare i creditori. 

L’Asta Giudiziaria è dunque lo strumento utilizzato dai Tribunali per vendere in maniera forzata i beni immobili, al fine di soddisfare i creditori precedenti. 

Per garantire l’assoluta trasparenza ed imparzialità di questa modalità di vendita, la legge prevede che le Aste si svolgano secondo il criterio della “gara al miglior offerente”.

Quali sono i lati positivi di questa tipologia di vendite?

  • Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, con esclusione dell’esecutato o del fallito
  • Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista
  • Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge ( 1° casa, imprenditore agricolo, ecc.)
  • La vendita non è gravata da oneri di mediazione
  • E l’acquisto è SICURO in quanto il trasferimento dell’immobile viene ordinato dal Giudice ed effettuato dal Tribunale

Dove si svolgono le Aste?

Le aste si possono tenere presso le Aule del Tribunale o presso lo studio di un professionista delegato. 

A seguito della riforma, il Giudice può delegare le operazioni di vendita a professionisti come i Notai, gli Avvocati o i Commercialisti

Tipi di aste giudiziarie

Le Aste giudiziarie si dividono in due tipologie: 

La vendita senza incanto e la vendita con incanto

Cosa è la vendita senza incanto

In questa modalità di vendita le offerte vengono fatte in busta chiusa e devono essere presentante, 

entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale o presso l’ufficio del professionista in caso di delega 

(Notaio, Commercialista, o Avvocato). 

L’offerta è SEGRETA (in busta chiusa) ed immediatamente impegnativa per l’offerente. 

L’offerta è IRREVOCABILE, pertanto in caso di unico offerente, 

questi è obbligato a procedere all’acquisto, pena la perdita definitiva della cauzione versata. 

Nel caso vi siano più offerenti si procede con la gara partendo dall’offerta più alta ed effettuando i rilanci minimi indicati in Ordinanza

In caso di aggiudicazione questa è immediatamente DEFINITIVA. 

__________________________________

Cosa è la vendita con incanto

Anche in quest’ultima la partecipazione è estesa a chiunque, tranne al debitore. 

Le offerte devono essere presentate con una istanza, in carta da bollo da 14,62, 

e devono essere presentate entro la data ed orario indicati in Ordinanza di vendita presso la cancelleria esecuzioni del Tribunale o presso l’ufficio del professionista in caso di delega (Notaio, Commercialista, o Avvocato). 

Nella vendita con incanto l’offerta è fatta con UN’ISTANZA e dunque NON segreta. 

Nel caso in cui vi sia un solo offerente, e questi non si presenti all’udienza per la gara, viene perso un decimo della cauzione versata. 

Con questa modalità di vendita l’aggiudicazione NON E’ DEFINITIVA. 

Può infatti succedere che si presentino nuovi offerenti. 

La validità di nuove offerte è tenuta a considerazione nel caso:

  • Si presentino entro 10 gg. dall’ aggiudicazione “provvisoria”
  • La nuova offerta deve essere superiore di UN QUINTO del prezzo massimo raggiunto in gara
  • Venga versata una cauzione DOPPIA di quella originariamente stabilita nella prima gara

Cosa accade se le nuove offerte non rispettano i requisiti?

Sono INAMMISSIBILI, e l’aggiudicazione della prima gara diviene DEFINITIVA. 

In caso di correttezza di una o più nuove offerte, il Giudice provvederà ad indire una nuova gara tra l’aggiudicatario provvisorio, o i nuovi offerenti. 

Questa nuova gara è aperta anche ai partecipanti della prima gara, purchè procedano ad integrare la prima cauzione versata ( art. 584 c.p.c.).

Come si partecipa ad un Asta giudiziaria

Partecipare ad un’asta giudiziaria per l’acquisto di un immobile è molto semplice. 

Scelto l’immobile, l’offerente consulterà l’avviso di vendita pubblicato sul sito internet per sapere se dovrà partecipare ad una vendita senza incanto 

o ad una vendita con incanto. 

Nel caso di vendita senza incanto, l’offerente dovrà predisporre una domanda scritta contenente i seguenti dati:

  • Tribunale; Giudice dell’esecuzione; n. di procedura; data ed ora dell’asta.
  • generalità dell’offerente (nome e cognome del partecipante, data e luogo di nascita, stato civile, regime patrimoniale)
  • n. e descrizione del lotto per cui s’intende partecipare, reperibili nell’avviso di vendita;
  • l’importo offerto per l’acquisto dell’immobile scelto, mai inferiore al prezzo base d’asta;
  • la cauzione, pari al 10% del prezzo offerto

Alla domanda devono essere sempre allegati, a pena d’ irricevibilità , gli assegni circolari non trasferibili a titolo di cauzione e di anticipo spese.

Per intestare correttamente gli assegni circolari, occorre esaminare l’avviso di vendita pubblicato sul sito, ove è contenuta l’indicazione dell’intestazione al Giudice dell’esecuzione, o al Giudice Delegato ovvero al Professionista Delegato.

La domanda corredata da un marca da bollo di €14.62, unitamente agli assegni circolari, deve essere inserita in busta chiusa e sigillata, senza che all’esterno sia indicato il nome dell’offerente.

E’ importantissimo che la busta contenente l’offerta venga depositata entro la data e l’ora indicata nell’avviso di vendita quale termine ultimo di presentazione.


L’inosservanza del termine, comporterà l’inammissibilità dell’offerta con la conseguente impossibilità di partecipare all’asta.
Il deposito dovrà essere effettuato presso la cancelleria del Tribunale, in caso di vendita davanti al Giudice, ovvero presso lo studio del Professionista (Notaio, Avvocato, Commercialista) in caso di vendita delegata.

Nella vendita senza incanto, essendo l’offerta segreta, la busta che la contiene, sarà aperta il giorno della vendita dal Giudice dell’esecuzione ovvero dal Professionista delegato.

Nell’ipotesi di unico offerente, il Giudice procederà ad aggiudicare l’immobile in suo favore, anche se l’offerente non è fisicamente presente; in caso di pluralità di offerte, ritenute valide, il Giudice invece procederà ad una gara tra gli offerenti che potranno rilanciare. L’aggiudicazione verrà disposta a favore di colui che ha offerto il prezzo più alto, definito migliore offerente

Come si partecipa invece alla vendita con incanto?

Le modalità di partecipazione sono molto simili.
Anche in tale ipotesi è necessario predisporre la domanda di partecipazione, contenente tutti gli elementi previsti per la vendita senza incanto. Identici sono le modalità ed i luoghi di deposito.

La fondamentale differenza consiste nel fatto che l’offerta non è segreta e pertanto la domanda di partecipazione consiste in una istanza, per la presentazione della quale non devono essere osservati i requisiti di segretezza richiesti per la vendita senza incanto.
Anche nella vendita con incanto, all’istanza, in bollo, va allegato l’assegno circolare a titolo di cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta previsto in avviso.

In buona sostanza nella vendita con incanto non si offre, si chiede di partecipare ad un’asta pubblica.

Nel caso di più offerte, si svolgerà un gara con rilanci minimi ed all’esito del rilancio più alto il giudice dichiarerà l’aggiudicazione.
Nella vendita con incanto l’aggiudicazione è provvisoria, potendo altri soggetti interessati, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, aprire la fase del rincaro presentando un’offerta in aumento

Dove si trovano le informazioni necessarie?

La pubblicità delle vendite giudiziarie è disciplinata dall’art. 490 del codice di procedura civile. 

Le vendite devono essere pubblicizzate obbligatoriamente sui quotidiani a maggior diffusione locale, ed in appositi siti internet, iscritti in un elenco depositato presso il Ministero di Giustizia.
La pubblicità deve avvenire almeno 45 giorni prima del giorno fissato per l’asta, l’avviso di vendita deve, inoltre essere affisso per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. 

Oggi i Tribunali Italiani, utilizzano strumenti di divulgazione, tipicamente commerciali come ad esempio: canali televisivi, riviste, free press e postalizzazione degli avvisi di vendita. 

Questi mezzi pubblicitari rappresentano un importante passo avanti verso un mercato che fino a pochi anni fa era prerogativa di specialisti del settore.

Quali sono i documenti da consultare?

I documenti relativi ad una asta sono: L’Ordinanza o avviso di vendita, la perizia anche denominata CTU ovvero Consulenza Tecnica d’Ufficio, le planimetrie e foto dell’immobile.
L’Ordinanza o avviso di vendita è quel documento redatto dal Giudice o dal professionista delegato, dove sono contenute le informazioni e le formalità da rispettare ai fini della partecipazione all’asta.
Di norma sono contenute le seguenti informazioni utili ai fini della presentazione delle offerte :

  • Tribunale e numero della procedura;
  • Descrizione dei beni in vendita che possono essere suddivisi in LOTTI se si tratta di più beni. 
  • Di ciascun lotto vengono specificati un descrizione sintetica, l’ubicazione geografica, i dati catastali, il regime di proprietà, il prezzo base d’asta, il valore minimo di aumento in caso di gara con incanto.
  • La data e luogo della vendita senza incanto ed apertura delle buste pervenute fissando anche la data per l’eventuale vendita con incanto nel caso ci siano più offerte.

Inoltre vengono specificati:

  • i dati del custode che come vedremo più avanti ci toneranno utili per avere maggiori informazioni o visionare gli immobili;
  • i siti internet dove visionare la documentazione;
  • vengono chiariti eventuali aspetti legati alle agevolazioni fiscali come ad esempio in caso di acquisto di beni come “prima casa”;
  • lo stato occupazionale;
  • le condizioni di vendita;
  • le modalità del saldo prezzo, anche in caso di ricorso al mutuo ipotecario;

Le modalità e le condizioni della vendita senza incanto.
La perizia và esaminata attentamente in quanto rappresenta un importantissima fonte di reperimento di informazioni fondamentali quali:

  • ubicazione;
  • descrizione completa dell’immobile;
  • stato di manutenzione;
  • stima e criterio utilizzato per determinare il valore;
  • stato occupazionale;
  • informazioni relative alla regolarità urbanistica e ad eventuali difformità edilizie da sanare
  • moltissimi altri dati indispensabili alla valutazione

Come si fa per vedere l’immobile?

La visita avviene con l’ausilio del CUSTODE.
Il nome ed il numero di telefono del custode sono reperibili nell’Ordinanza o nell’avviso di vendita. Contattandolo è possibile prenotare una visita. 

Il custode è una persona professionalmente preparata, a disposizione per fornire informazioni circa lo stato giuridico dell’immobile e la sua figura è molto importante in quanto rappresenta la figura che per prima ci avvicinerà al bene di nostro interesse.

Cosa avviene dopo l’aggiudicazione definitiva?

A tutti gli offerenti non aggiudicatari, verrà restituito immediatamente l’assegno depositato a titolo di cauzione.


L’aggiudicatario, invece, è tenuto a versare il prezzo, detratta la cauzione già versata, entro il termine perentorio indicato dal Giudice nell’avviso di vendita.
Attenzione, il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine imposto dal Giudice, provocherà la decadenza dall’aggiudicazione e la confisca, o meglio la perdita, dell’importo versato a titolo di cauzione.


Molte Banche hanno concordato con la maggior parte dei Tribunali Italiani, di concedere mutui a tassi agevolati finalizzati proprio all’acquisto d’immobili alle aste giudiziarie.
Il Giudice dell’esecuzione emette il decreto di trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario.


Il decreto di trasferimento è il titolo di proprietà, equivale alla compravendita ma con il vantaggio, di non dover pagare l’onorario notarile. 


Solo l’imposta di registro, con le agevolazione i fiscali previste dalla legge, ove si tratti ad esempio di acquisto prima casa.

Deve inoltre pagare le spese di trascrizione del proprio acquisto presso i Pubblici Registri Immobiliari per il modico importo di € 200,00 circa.

Che cosa è l’ipoteca

Cosa è l’ipoteca

L’ipoteca è una forma di tutela con la quale il creditore può proteggersi da una eventuale insolvenza da parte del debitore. 
Più precisamente l’ipoteca è un diritto reale di garanzia e riguarda esclusivamente i beni immobili.
L’ipoteca è un diritto del creditore di espropriare un bene immobile e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Vi sono diversi tipi di ipoteca:

  • ipoteca legale
  • ipoteca giudiziale
  • ipoteca volontaria

Articolo del codice Civile che disciplina l’ipoteca

L’ipoteca è disciplinata da un articolo del codice civile: art. 2808 del Codice Civile

“L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. 
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria”.

Ipoteca a garanzia di un mutuo

Quando una persona acquista un immobile accendendo un mutuo ipotecario (un finanziamento) il pagamento delle rate del mutuo è garantito da un’ipoteca sull’immobile, solitamente lo stesso immobile che l’acquirente sta acquistando.

In caso di insolvenza delle rate del finanziamento ipotecario quindi, la banca che ha erogato il prestito, ossia il creditore, avrà diritto di espropriare il bene.

L’iscrizione dell’ipoteca è un atto pubblico, che viene registrato nei pubblici registri, da parte di un notaio.

Ipoteca come diritto di precedenza (prelazione)

L’ipoteca rappresenta una causa legittima di prelazione, ovvero concede al creditore il diritto di precedenza sul ricavato in caso di liquidazione dell’ipoteca rispetto agli altri creditori.

Si può usare un immobile ipotecato ?

Il debitore che vive in un immobile può continuare a vivere nell’immobile ipotecato.
Una volta estinto regolarmente il mutuo ipotecario si dovrà procedere alla cancellazione dell’ipoteca dai pubblici registri.
Il recente Decreto Bersani ha stabilito che questo obbligo sia a carico della banca che eroga il mutuo ipotecario, una volta che il debitore paghi tutte le rate dello stesso.

Tipi di ipoteca: ipoteca legale, giudiziale e volontaria

Il Codice Civile riconosce tre tipologie di ipoteca:

ipoteca legale, ipoteca giudiziale e ipoteca volontaria

L’ipoteca volontaria è la più diffusa, come quella concessa come garanzia per l’accensione di un mutuo ipotecario

Vediamo le differenze tra ipoteca legale, giudiziale e volontaria:

IPOTECA VOLONTARIA

L’ipoteca volontaria viene iscritta volontariamente dal proprietario dell’immobile.
L’ipoteca dovrà essere superiore all’incirca della metà del valore ricevuto in prestito.
Ciò significa che se ad esempio, la banca concede un mutuo di 100.000 €, l’ipoteca dovrà avere un valore di circa 150.000 €.
(ossia il valore del mutuo 100.000 € + la sua metà 50.000 €)

IPOTECA GIUDIZIALE

L’ipoteca giudiziale è stabilita da un giudice in favore di un creditore che, al fine di recuperare forzatamente un proprio credito, ha avviato misure esecutive, come un decreto ingiuntivo

IPOTECA LEGALE

L’ipoteca legale, è invece il caso più raro di ipoteca.
Questo tipo di ipoteca può essere richiesta dal venditore all’atto della vendita di un immobile.
In questo modo, il venditore ottiene una concreta garanzia rispetto al pagamento dovuto dal compratore nel rispetto di quanto stabilito nella scrittura privata

E’ possibile pignoramento della nuda proprietà

Ciao!!! Sono IlMagoDelDiritto e in questo articolo vederemo se è possibile il pignoramento della nuda proprietà, per sapere se un creditore può pignorare un bene di un debitore che possiede la sola nuda proprietà di un bene (e non il suo usufrutto).

Se un debitore possiede un bene immobile, e contrae dei debiti verso un creditore, il creditore può sempre pignorare il bene immobile, sia che il debitore ne possieda l’usufrutto sia che il debitore non possieda il diritto di usufrutto (come nel caso appunto della nuda proprietà)

Che cosa è la nuda proprietà
Cosa sono nuda proprietà ed usufrutto

Se un creditore si avvale dell’esecuzione forzata, può richiedere il pignoramento del bene immobile del creditore.

La procedura di pignoramento avviene normalmente, tramite un asta pubblica, e dato che il bene immobile è utilizzato da un usufruttuario, questo non potrà essere cacciato via di casa prima della sua morte.

Dopo la vendita dell’immobile tramite asta giudiziaria pubblica, il creditore diventerà il nuovo nudo proprietario dell’immobile, senza poter godere del diritto di usufrutto.
Alla morte del precedente proprietario dell’immobile, che è l’attuale usufruttuario, il creditore, nuovo nudo proprietario, potrà usare l’immobile.

Un aspetto fondamentale da considerare è l’ipoteca.
La compravendita del diritto di nuda proprietà dell’immobile deve essere ceduto prima che sull’immobile vi siano eventuali ipoteche.

Se questo diritto viene ceduto dopo che l’immobile è stato ipotecato, l’usufruttuario non avrà più diritto all’usufrutto una volta che l’immobile sia stato venduto all’asta.
In questo caso l’usufruttuario dovrà liberare l’immobile secondo i tempi e le modalità previste dal giudice.

Debiti ed usufrutto

Spesso i debitori, per poter salvare i propri immobili, cedevano il diritto di usufrutto a terzi, per poter evitare il pignoramento dei propri beni immobili.
Con questo escamotage, i debitori riuscivano a mettere al sicuro i beni immobili dai creditori.

Attualmente, grazie alle norme introdotte, non è più possibile evitare che i creditori possano pignorare i beni immobili di un debitore grazie a questo escamotage.

Il diritto di usufrutto si può registrare solo se l’immobile non ha alcuna ipoteca.

Che cosa è la nuda proprietà

Che cosa è la nuda proprietà

Per spiegare il concetto di nuda proprietà è necessario chiarire due concetti: il concetto di proprietà di un bene, ed il concetto di usufrutto del bene stesso.

Normalmente quando si acquista un immobile, tramite il contratto di compravendita vengono trasferiti al compratore sia il diritto di proprietà del bene, sia il diritto di usufrutto del bene.
Dal momento della consegna, il bene diventa di proprietà del compratore e può essere usato da subito.

Il diritto di usufrutto permette al compratore di utilizzare da subito il bene.

Quando si acquista la nuda proprietà di un immobile, si sta acquistando soltanto il diritto di proprietà, senza avere diritto all’usufrutto, finché è in vita il precedente proprietario/usufruttuario.
In pratica, non è possibile utilizzare l’immobile da subito, fino alla morte del precedente proprietario che attualmente ne rimane l’usufruttuario.
In pratica, solo alla morte dell’attuale proprietario che abita l’immobile, sarà possibile utilizzarlo: andare ad abitarci, oppure affittarlo a terzi.

Vendere la nuda proprietà di un immobile

Alcune persone anziane che non hanno figli, spesso decidono di vendere la nuda proprietà del proprio immobile, in modo da ottenere un capitale per far fronte alle spese della vecchiaia ed integrare la propria eventuale pensione di anzianità.

Mentre l’anziano è ancora in vita, vende il diritto di proprietà, senza vendere il diritto di usufrutto, per poter ottenere un capitale.
Alla morte del venditore, il diritto di usufrutto verrà ceduto automaticamente al nuovo compratore, che potrà utilizzare il bene immobile come preferisce.

Vantaggi e svantaggi della nuda proprietà

Quali sono vantaggi della nuda proprietà e quali gli svantaggi ?

Per chi compra una nuda proprietà

Se un soggetto possiede già una o più case di proprietà dove vivere, e vuole fare un investimento immobiliare, la nuda proprietà potrebbe essere un investimento vantaggioso per poter acquistare un ulteriore immobile ad un prezzo vantaggioso.
Il vantaggio principale sta nell’acquistare ad un prezzo vantaggioso un immobile che potrà essere rivenduto ad un prezzo maggiore qualche anno dopo, una volta deceduto l’usufruttuario.
E’ una soluzione ideale per investitori che non hanno fretta di utilizzare l’immobile nel breve periodo.

Per chi vende la sola nuda proprietà

Una persona anziana senza figli oppure senza eredi può decidere di vendere la nuda proprietà per avere più soldi per la propria vecchiaia fino alla morte.
Il vantaggio di vendere la sola nuda proprietà si ha poiché la persona che vende può continuare a vivere nell’immobile fino alla morte.
Il compratore, nuovo proprietario, potrà utilizzare l’immobile solo alla morte dell’usufruttuario.

Spese di manutenzione di un immobile acquistato in nuda proprietà

Una preoccupazione legittima quando si compra un immobile in nuda proprietà è: chi dovrà pagare tutte le tasse e le spese? Le responsabilità per quel che riguarda le spese si suddividono così:

  • l’usufruttuario deve pagare le spese di manutenzione ordinaria
  • il nudo proprietario invece deve pagare le spese di manutenzione straordinaria

E’ sempre possibile concordare una ripartizione differente degli oneri di manutenzione dell’immobile da parte dei soggetti coinvolti nella compravendita.

Tasse sulla nuda proprietà

Per quanto riguarda invece le tasse sulla nuda proprietà, il Codice Civile stabilisce che l’usufruttuario, per la durata del suo diritto, debba pagare le tasse sul bene immobile che sta utilizzando, fino alla morte.

Come sapere se ho veicoli intestati

Ciao!!! Sono IlMagoDelDiritto, ed in questo tutorial ti spiegherò come sapere se ho veicoli intestati, in modo da visualizzare tutti i veicoli intestati ad una certa persona.

Per poter sapere se una persona ha veicoli intestati oppure no, bisogna recarsi all’ufficio PRA, Pubblico Registro Automobilistico, nei cui archivi sono memorizzati tutti i veicoli e i relativi proprietari.

Per ogni veicolo sarà possibile recuperare un Certificato di Proprietà, che attesta il diritto di proprietà di un certo veicolo da parte una certa persona.

Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) permette di effettuare una visura nominativa, cioè una visura conoscendo il nome e cognome della persona da ricercare, e permette di vedere tutti i veicoli intestati a questa persona ricercata nell’archivio.
E’ anche possibile fare una visura storica per visualizzare tutti i veicoli che una certa persona ha posseduto in passato, oltre a quello che eventualmente possiede attualmente.

Perchè sapere se ho veicoli intestati

Può capitare a volte di essere vittime di furto di identità, e di ritrovarsi intestati dei beni che in realtà stanno usando altre persone a noi sconosciute.
Questo può accadere perchè molte volte lasciamo fotocopie dei nostri documenti di identità in agenzie che poi ne fanno un cattivo uso a nostra insaputa.

Per questo motivo se si sospetta di avere intestati uno o più veicoli, è bene recarsi all’ufficio del PRA più vicino, ed effettuare una visura nominativa fornendo il nostro nome e cognome e codice fiscale.

In questo modo si conoscerà senza ombra di dubbio se qualcuno ha intestato dei veicoli a nome nostro.

Avere veicoli intestati senza saperlo

Alcune volte, anche in ambito familiare, se un genitore ha debiti, potrebbe intestare un veicolo a nome del figlio/a, magari a sua insaputa, semplicemente mediante la fotocopia del documento, e una firma falsa.
Questo comunque sarebbe un reato di furto di identità.

Attraverso la visura nominativa del PRA è possibile scoprire se qualche genitore a no sera insaputa ci ha intestato un veicolo.

Come sapere l’intestatario di un veicolo tramite la targa

Tramite la targa di un veicolo invece, è possibile effettuare una visura per capire chi sia l’intestatario di un dato veicolo identificato con un dato numero di targa.

Questa visura nell’archivio del Pubblico Registro Automobilistico è disponibile anche online, dal sito internet del PRA, senza doversi recare fisicamente presso l’ufficio del PRA.